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Il regolamento eIDAS UE n. 910/2014 in vigore dal 1° Luglio 2016

Gennaio 24, 2020

eidas

Dal 1° Luglio 2016 è in vigore il regolamento UE n°910/2014, meglio conosciuto come eIDAS (electronic IDentification and Authentication Services), che tutti gli stati membri dell’Europa hanno già recepito in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche e firme elettroniche.

Il regolamento eIDAS, che abroga la direttiva 1999/93/CE, può essere riassunto nei punti elencati a seguire:

  • Introduzione del Sigillo elettronico, che sostituisce la firma elettronica qualificata in tutti i casi in cui sia sufficiente garantirne l’autenticità e l’integrità del documento o del record.
  • Introduzione della nuova definizione di documento elettronico, che diventa  “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica , in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”
  • Nuove regole tecniche di formazione e conservazione dei documenti informatici (DPCM del 3/12/ 2013 e del DPCM del 13/11/2014 )
  • Chiarimenti sulla Firma elettronica qualificata, che dovrà possedere tutte le caratteristiche di una firma elettronica avanzata ed in più dovrà essere creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica ed essere basata su un certificato elettronico qualificato. Tale firma elettronica avrà effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.
  • Introduzione della Validazione temporale elettronica qualificata, una validazione temporale elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 42 del Regolamento eIDAS
  • Viene rafforzata la funzione dichiarativa della firma elettronica che viene infatti definita all’art. 3 come «dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare». La firma elettronica è quindi uno strumento per firmare, da utilizzarsi tipicamente per esprimere un consenso.
  • I provider certificati che offrono servizi fiduciari dovranno adeguarsi alle nuove direttive introdotte
  • La PEC non soddisfa appieno i requisiti previsti per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato, quindi dovrà essere adeguata.

E’ evidente che il nuovo regolamento eIDAS ha un forte impatto sul CAD in merito a vari argomenti, ad iniziare dalle nuove definizioni per poi proseguire con i soggetti certificatori fino all’introduzione di nuovi concetti di firme elettroniche.

Per maggiori informazioni su eIDAS potete contattare i nostri consulenti all’indirizzo info@elmisoftware.com
 

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