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Fatture e bollette doganali da gennaio 2017 – effetti D.L. 50/2017

Febbraio 19, 2018

Ad essere impattate dalla Manovra Correttiva (D.L. 50/2017) sono le fatture e le bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

Crescita aziendale - Fatture e bollette doganali

Sostanzialmente sono stati modificati i termini entro cui:

  • esercitare il diritto alla detrazione sugli acquisti
  • registrare le fatture d’acquisto

 

Puoi esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al medesimo anno in cui è sorto il diritto e non più entro il 2° anno successivo.

(https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24554-disciplina-detrazione-iva-sulle-fatture-2017-2018-come-farla-.html)

(http://www.confesercentiservizi.com/detrazione-iva-sulle-fatture-i-chiarimenti-delle-entrate)

Cosa è cambiato in sostanza?

Sono stati ridimensionati gli effetti del DL rispetto a quanto ipotizzato alla fine del 2017.

Supponiamo di aver effettuato un acquisto di beni nel mese di settembre 2017 e di aver ricevuto la relativa fattura nel mese di ottobre 2017. Oggi ai fini della detrazione IVA l’operazione avrà effetto sul periodo d’imposta 2017, anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Prima della manovra correttiva, il diritto alla detrazione sarebbe stato valido al più fino al periodo d’imposta 2019, ovvero entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

E per le fatture di dicembre 2017?

I maggiori dubbi in merito al decreto riguardano le fatture emesse nel mese di dicembre 2017 e ricevute nel mese di gennaio 2018. L’Agenzia dell’Entrate, attraverso la circolare 1/E/2018, chiarisce alcuni aspetti in merito, riprendendo i principi dettati dalla direttiva Europea secondo cui per esercitare il diritto alla detrazione alla base di tutto è necessario che siano validi due presupposti:

  • Esigibilità Iva
  • Essere in possesso di una fattura valida.

Se entrambi i presupposti sono verificati e nel medesimo anno, il soggetto passivo può effettuare detrazione Iva (previa registrazione della fattura). Tale diritto potrà essere esercitato entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA, relativa all’anno in cui entrambi i presupposti si sono verificati.

 

Tenuto conto del duplice requisito proviamo a fare due esempi:

 

Acquisto (bene consegnato / servizio erogato) dicembre 2017 e fattura ricevuta nel 2017

 

  • Se la fattura viene registrata entro dicembre 2017 , questa concorrerà alla liquidazione IVA dicembre 2017

 

  • In generale se la fattura viene registrata successivamente e comunque entro il 30.04.2018,  il relativo credito concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017. In questo caso è necessario redigere un’apposita sezione del registro IVA acquisti per le fatture ricevute nel 2017.

 

 

Acquisto (bene consegnato / servizio erogato) e fattura ricevuta gennaio 2018 

  • la fattura potrà essere registrata a gennaio e concorrere alla liquidazione periodica del mese di gennaio 2018

 

  • In generale la fattura potrà essere registrata successivamente e comunque entro il 30.04.2019, termine ultimo per la dichiarazione annuale IVA 2018. Anche in questo caso è necessario predisporre un sezionale del registro IVA acquisti dedicato, per evidenziare le operazioni che determinano il saldo IVA 2018.
Federica Ribaudo

Consulente SAP Business One

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