Gennaio 16, 2018
Spesometro 2018 e Legge di bilancio
Con il Decreto Legge Fiscale 148/2017 , collegato alla Legge di Bilancio 2018 sono stati introdotti importanti aggiornamenti in merito alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute
Fatturazione elettronica e abolizione dello spesometro dal 2019
Sebbene ultima trasmissione dei dati nel 2017 ci abbia lasciato tante perplessità – dati i continui slittamenti delle scadenze, nel 2018 entrerà in vigore ufficialmente lo Spesometro 2018 a cadenza trimestrale, con la possibilità comunque di effettuare, in maniera opzionale, l’invio semestrale (secondo quanto previsto dal comma 2, art. 1 ter del DL 148/2017, convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017).
Nessuna scadenza annuale pertanto è prevista per il 2018, come sperato e chiesto da consumatori ed intermediari ma resta ancora possibile l’abolizione nel 2019 della trasmissione obbligatoria per introduzione della fatturazione elettronica.
Facciamo dunque il punto della situazione e teniamo a mente le date di scadenza stabilite per il 2018 (Ci riserviamo di pubblicare tempestivamente eventuali aggiornamenti inerenti le scadenze sopra indicate.)
Innanzitutto entro il 28 febbraio 2018 sarà ancora possibile correggere e trasmettere nuovamente i dati delle fatture emesse e ricevute relativi al primo semestre 2017 (dati precedentemente inviati entro il 16 ottobre 2017), senza che ciò possa comportare l’applicazione di sanzioni.
II 28 febbraio 2018 è anche il termine ultimo per la trasmissione dei dati relativi al secondo semestre 2017.
Le scadenze previste invece per le operazioni relative al 2018 sono le seguenti:
I TRIMESTRE
- scadenza trimestrale –> 31 maggio 2018
II TRIMESTRE
- scadenza trimestrale –> 30 settembre 2018
- scadenza semestrale –> (scelta opzionale) 30 settembre 2018
III TRIMESTRE
- scadenza trimestrale –> 30 novembre 2018
IV TRIMESTRE
- scadenza trimestrale –> 28 febbraio 2019
- scadenza semestrale –> (scelta opzionale) 28 febbraio 2019
Altre novità riguardano il contenuto dei file trasmessi.
Sono state snellite le informazioni obbligatorie; restano rilevanti le informazioni inerenti: partita iva e codice fiscale , numero fattura e data , imponibile, aliquota iva, tipologia iva qualora non esposta in fattura.
Restano esonerati dall’invio telematico i seguenti soggetti:
- contribuenti minimi e forfettari;
- agricoltori in regime di esonero Iva che operano nelle zone montane;
- la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
- i contribuenti titolari di partita IVA che trasmettono fatturazione elettronica.